Art. 18.

      1. Anche ai fini di cui all'articolo 17, è riconosciuto il diritto della famiglia a una abitazione adeguata alle sue esigenze.
      2. Devono essere attuati interventi programmatici che prevedano la progettazione di nuove abitazioni e il recupero di quelle già esistenti, anche mediante l'utilizzo di abitazioni tenute disabitate, nel rispetto delle esigenze generali e familiari, con particolare riferimento alle famiglie numerose e di nuova formazione, a quelle in cui sono presenti anziani o portatori di handicap e a quelle costituite da emigrati rientrati in Italia.